Art. 2.
(Definizioni e classificazioni).

      1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autovetture con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, svolgono attività di trasporto di persone con le modalità di cui al comma 2, utilizzando autovetture rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, delle quali hanno la disponibilità.
      2. Per servizio di noleggio di autovetture con conducente si intende il servizio di trasporto di viaggiatori che si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione di trasporto di viaggiatori a tempo o a viaggio.